Regione Puglia

Elezioni Amministrative 24 e 25 maggio 2026

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

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Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 18 del 13 febbraio 2026 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026, provvedimento entrato in vigore il 14/02/2026) e il Testo coordinato del Decreto Legge 27 dicembre 2025, n. 196 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 299 del 27 dicembre 2025, coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2026, n. 18, recante Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026).

Il Ministro dell’Interno ha comunicato che le elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026 (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 162)

Con decreto del Prefetto di Taranto prot. 15524 del 10.03.2026 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e dei consiglio comunali per i giorni 24 e 25 maggio 2026.

 

Decreto di convocazione dei comizi elettorali - 10.03.2026

Presentazione candidature elezione del Sindaco e Consiglio Comunale

Dati Circondario di Manduria

Comune di Manduria

Popolazione legale: 30.117 abitanti

Consiglieri : 24

Numero di Candidati in lista : da un minimo di 16 a un massimo di 24

Per il calcolo delle quote di genere (massimo 2/3 e minimo 1/3 all’interno di ciascuna lista) si rinvia alle istruzioni della Pubblicazione ministeriale Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.

Numero dei Presentatori della lista : non meno di 175, non più di 350

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la Segreteria Generale del Comune.

La ricezione delle candidature avverrà presso la Segreteria Generale, al primo piano del Palazzo Comunale – Via Fra B. Margarito 1 – 74024 Manduria (TA) nei seguenti giorni e orari:

– dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di venerdì 24 aprile 2026 e

– dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di sabato 25 aprile 2026

Al fine di garantire la ricezione ordinata delle candidature, si consiglia fortemente a ciascuna lista di fissare preventivamente un appuntamento per la presentazione della documentazione.

Si consiglia vivamente, ove possibile, di depositare le liste nella giornata di venerdì24 aprile 2026 al fine di non appesantire gli accessi alla Segreteria e agevolare i lavori della SottoCommissione.

La presentazione può pervenire dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

L’Ufficio Elettorale in Via Fra B. Margarito 1 – 74024 Manduria (TA) (tel 099 9702211, mail elettorale@comune.manduria.ta.it) sarà aperto negli orari previsti per la presentazione delle candidature, per il rilascio delle certificazioni e per altri servizi necessari, nelle giornate di venerdì 24 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e di sabato 25 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Il Segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente rilascia, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati. Riceve anche le liste irregolari o presentate tardivamente, indicando, tuttavia, sia nella ricevuta che negli atti stessi, l’ora della ricezione e facendo rilevare le irregolarità ai presentatori.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, viene rimessa alla Sottocommissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

 

Documenti da presentare

I documenti necessari per la presentazione delle candidature sono illustrati dettagliatamente nella Pubblicazione ministeriale

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. – Edizione 2026

Per la presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 2000 n. 445 pertanto non sono ammesse l’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la presentazione di documenti tramite fax o email.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Si riportano, a titolo di sintesi e rinviando per ogni ulteriore dettaglio alle sopra citate istruzioni ministeriali, i documenti necessari:

1) dichiarazione scritta di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Tale dichiarazione, resa attraverso un ATTO PRINCIPALE e ATTI SEPARATI, deve contenere:

1.1) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) del candidato sindaco

1.2) la lista dei candidati consiglieri e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)

Il numero dei candidati non può essere inferiore a 16 né superiore a 24; all’interno di ciascuna lista, ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati (cd. quote di genere).

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.

1.3) la descrizione del contrassegno di lista

1.4) la nomina dei due delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati possono anche essere presentatori o candidati della lista.

1.5) le sottoscrizioni autenticate dei presentatori della lista

Il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 175 né superiore a 350.

Devono essere riportate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) di ogni singolo sottoscrittore.

I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.

Al momento della raccolta delle firme devono essere osservate le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2) certificati elettorali attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Manduria;

3) dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità e la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento con le altre liste;

La dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o le liste di candidati alla carica di consigliere comunale ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

4) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consiglieri, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati in cui si attesta l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità;

5) dichiarazione autenticata dei delegati di lista di collegamento con il candidato sindaco;

6) certificati elettorali attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

7) se la lista è contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico;

8) Modello del contrassegno di lista.

Il contrassegno può essere presentato, alternativamente o cumulativamente, attraverso le seguenti modalità:

– su supporto digitale (CD, DVD, pen drive o simili) consegnato a mano: in tale caso il contrassegno deve essere presentato sia in formato vettoriale sia in formato PDF , anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore;

– in tre esemplari in forma cartacea, disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

I presentatori delle liste dovranno evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici .

E’ inoltre da evitare, da coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E’ vietato depositare contrassegni che riproducono:

– immagini o soggetti di natura religiosa

– simboli del Comune

– denominazioni e simbolo di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione

– espressioni, immagini o raffigurazioni che fanno riferimento a ideologie autoritarie

9) Programma amministrativo: una copia del programma amministrativo verrà pubblicato all’albo pretorio online del Comune. Pertanto, il documento presentato all’atto di presentazione delle candidature deve essere privo di dati personali (in particolare non deve recare sottoscrizioni autografe).

10) Bilancio preventivo di spesa, per la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune.

Occorre in particolare depositare, ai sensi dell’art.  :

– il bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale che verranno sostenute dalla lista, sottoscritto d a un delegato o da un presentatore della lista;

i bilanci preventivi delle spese per la campagna elettorale che verranno sostenute dal candidato sindaco e da ogni singolo candidato alla carica di consigliere comunale, sottoscritti dai relativi candidati.

 

Ulteriore documentazione da presentare in casi particolari

11) I cittadini di altri Stati dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale (la carica di Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla dichiarazione, devono presentare all’atto di deposito della lista i seguenti ulteriori documenti:

– dichiarazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;

– attestato rilasciato, da non oltre 3 mesi, dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità; l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;

– nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Manduria, un attestato del Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

12) L’articolo 4 del D.L. 2025, n. 27 ha introdotto nuove norme sulla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa. La sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 2005, n. 82 dall’elettore che non è in grado di apporre una firma autografa:

– per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico (art. 55 D.P.R. 1957 n. 361) : elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità;

– o perché l’elettore si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare (art. 1, comma 1, D.L. 2006 n. 1) in quanto elettore affetto da gravissime infermità, tali che sia impossibile l’allontanamento dalla sua abitazione oppure affetto da gravi infermità, il quale si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.

Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Nei casi previsti dall’art. 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 devono quindi essere presentati:

il supporto digitale (ad esempio CD, DVD, pen drive o simili) contenente l’atto separato, firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata da parte del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa;

– la certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare;

 

Modulistica 

Si rinvia alla modulistica allegata alle apposite

Istruzioni ministeriali – edizione 2026

nonchè a quella allegata alla presente pagina.

Autenticazioni delle sottoscrizioni

Nei casi, sopra menzionati, in cui è richiesta l’autentica delle sottoscrizioni, valgono le seguenti indicazioni.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali, elencati dall’art.14 della legge n. 53/1990, e s.m.i. titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni all’interno del territorio di competenza dell’ufficio: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

In mancanza di una contraria disposizione di legge, i consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni, anche se candidati alle medesime elezioni. Non è ovviamente possibile che un soggetto autentichi la propria sottoscrizione.

I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e timbro dell’ufficio.

La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell’autenticazione, la cui mancanza non è suscettibile di sanatoria.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

 

Certificazioni elettorali

I certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori delle liste possono essere presentati in uno dei seguenti formati:

– certificato elettorale con sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, rilasciato in tale formato dall’ufficio elettorale competente

– copia cartacea del certificato elettorale scaricato autonomamente dall’interessato attraverso il servizio online ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente, recante il contrassegno digitale (qrcode) che ne consente la verifica di conformità.

– copia cartacea del certificato elettorale rilasciato in formato digitale tramite PEC dall’ufficio elettorale competente (art. 38-bis, comma 3 e 4 , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77): in tale ipotesi, occorre una dichiarazione autografa resa in calce alla copia analogica, con cui il soggetto che ha richiesto il certificato o un suo delegato attesti la conformità della copia all’originale digitale, e occorre che tale dichiarazione di conformità sia autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 della legge n. 53/1990, e s.m.i.

 

Esame delle candidature presentate

La SottoCommissione Elettorale Circondariale esamina la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle liste dei candidati entro domenica 26 aprile 2026 (il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste). La SottoCommissione Elettorale Circondariale effettua i seguenti controlli:

1) Accertamento della data di presentazione delle liste

2) Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

3) Controllo del numero dei candidati

4) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

5) Controllo delle dichiarazioni sulle condizioni di incandidabilità

6) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali sia dei candidati che dei sottoscrittori

7) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

8) Controllo dell’esatta proporzione della rappresentanza di genere

9) Esame dei contrassegni di lista

10) Eventuale invito alla presentazione di un diverso contrassegno

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente circa l’ammissione delle candidature e delle liste, la SottoCommissione dovrà procedere all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Di conseguenza, prescindendo dall’ordine di presentazione, sia sul manifesto che sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l’ordine definitivo risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste collegate, secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio.

Sulla base delle candidature ammesse vengono ripartiti, nel comune, gli spazi che verranno assegnati per lo svolgimento della propaganda elettorale tramite affissione di manifesti.

 

𝑶𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒖𝒎 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒆 𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒍𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒈𝒊𝒖𝒅𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒕𝒊

Per ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, i partiti politici, i movimenti e le liste civiche che presentino liste di candidati devono:

– pubblicare sul proprio sito internet, ovvero su quello del partito o movimento sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, entro il 10 maggio 2026, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale. Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per cognome e nome del singolo candidato;

– comunicare alla Segreteria Generale del Comune, subito dopo la pubblicazione sul proprio sito internet, e comunque non oltre il giorno 14 maggio 2026, tramite posta elettronica all’indirizzo amministrative2026@comune.manduria.ta.it, l’indirizzo internet che consente di accedere alla pagina del proprio sito in cui sono stati pubblicati i curricula e i certificati del casellario giudiziale dei candidati; entro il giorno 17 maggio 2026, verrà effettuata a cura degli uffici competenti la pubblicazione sull’apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet del Comune di Manduria.

 

 

Modulistica

Modello richiesta certificati

Rilascio dei certificati elettorali per la presentazione delle candidature

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e non è mai sostituibile con l’autocertificazione. Può essere rilasciato ai cittadini elettori che non hanno cause ostative previste dalla legge ed è necessario:

  • per presentare la propria candidatura alle elezioni comunali ed essere allegato alla lista dei candidati
  • per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno della presentazione delle liste di candidati per le elezioni comunali.

Chi può richiederlo

  • Cittadini maggiorenni, anche i singoli candidati alle elezioni,  iscritti nelle liste elettorali del Comune di Manduria
  • Partiti e movimenti politici

Documenti richiesti

  • Per i cittadini e quindi anche i candidati alle elezioni:
    • documento d’identità
    • Modulo di richiesta (vedi box fondo pagina) da compilare in caso di invio per PEC o delega al ritiro 
  • Per partiti/movimenti politici in caso di presentazione delle liste dei candidati:
    • modello originale di raccolta firme

Tempi di attesa

  • Per il singolo cittadino: rilascio immediato
  • Per i partiti politici (accettazioni di candidatura e  sottoscrizione delle liste elettorali)  rilascio entro 24 ore

Note

  • Il certificato è gratuito

Come fare 

I cittadini, quindi anche i singoli candidati alle elezioni, possono scaricare il proprio certificato attraverso il servizio online ANPR . 

In alternativa, possono richiedere il proprio certificato in formato digitale all’indirizzo PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  oppure in formato cartaceo recandosi personalmente o tramite persona delegata all’Ufficio Elettorale .

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC , ai sensi dell’articolo 38-bis, DL 77/2021,  costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dal Comune. I candidati che scelgono di fare richiesta tramite PEC, devono ricordarsi che per l’ammissione delle liste, il certificato dovrà poi essere autenticato. La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale deve essere attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.

Per evitare l’autentica, si consiglia di scaricare il certificato online dalla piattaforma ANPR.  Per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS. Il  certificato on line scaricato da ANPR può essere utilizzato per la presentazione di liste di candidati in quanto viene prodotto in formato pdf non modificabile ed è munito di sigillo elettronico qualificato e di contrassegno digitale.  Il certificato può essere richiesto solo per la propria posizione.

I partiti/gruppi politici/liste possono richiedere i certificati nelle seguenti modalità:

  • CERTIFICATI COLLETTIVI In occasione della raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali l’Ufficio Elettorale rilascerà i relativi certificati elettorali in forma anche collettiva al fine di controllarne eventuali doppie sottoscrizioni.
  •  CERTIFICATI IN FORMATO DIGITALE ( art. 38-bis, comma 3 e 4 , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ) possono essere richiesti all’indirizzo PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  dal Segretario, Presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati. La richiesta, se effettuata da un delegato, deve contenere la delega, firmata digitalmente, del Segretario, Presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico e, in ogni caso, deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente (art. 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del DL n. 77/2021).

Si ricorda che i certificati elettorali rilasciati tramite PEC costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’ori­ginale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dal Comune.

La conformità all’originale delle copie analogiche dei certi­ficati elettorali ricevuti in forma digitale deve essere attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo de­legato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla me­desima copia analogica dei certificati.  Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti pre­visti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990 .

  • CERTIFICATI IN FORMATO CARTACEO possono essere richiesti presentandosi personalmente o tramite persona delegata  all’Ufficio Elettorale

 

 

 

Modello richiesta certificati

Elezioni comunali per i cittadini comunitari residenti

A chi è rivolto

I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti nel comune di Manduria che intendono esercitare il diritto di voto e/o presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale nelle prossime elezioni comunali, se non risultino già iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative istituita presso il Comune, devono presentare all’ufficio elettorale la domanda per l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che sono stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni amministrative.

Descrizione

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
– che siano maggiorenni;
– che godano del diritto di voto, sia in Italia che nello Stato di origine;
– che siano residenti ad Manduria,

possono chiedere di essere iscritti in un’apposita lista elettorale aggiunta del Comune di Manduria per esercitare il diritto di voto alle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e l’elezione del Consiglio comunale.

I cittadini comunitari possono presentare domanda in ogni periodo dell’anno. Tuttavia, in prossimità delle consultazioni comunali la domanda DEVE essere necessariamente presentata entro il 40° giorno antecedente la data fissata per la votazione ( entro e non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) .  L’iscrizione alle liste rimane valida fino alla richiesta di cancellazione, oppure fino a quando la persona interessata non perde i requisiti d’iscrizione (ad esempio per emigrazione in altro Comune o all’estero)

Copertura geografica

Comune di Manduria

Come fare

La domanda, il cui modello è disponibile nella sezione modulistica,  dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 14 aprile 2026 tramite:

In caso di trasmissione a mezzo posta, Pec o mail,  alla domanda dovrà essere allegata  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).

La domanda può essere presentata personalmente o tramite persona delegata (munita di delega scritta e di documento di identità)

Cosa serve

In caso di richiesta trasmessa via mail, PEC o raccomandata occorre compilare apposita domanda

Cosa si ottiene

La possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia (attraverso l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte) ed il rilascio della tessera elettorale. La richiesta viene esaminata in occasione della prima revisione elettorale utile. Dopo l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta, il Comune invierà comunicazione per il ritiro della tessera elettorale. Gli iscritti votano nel seggio elettorale relativo al proprio indirizzo di residenza. L’iscrizione resta valida fino a revoca da parte dell’interessato o fino a cancellazione d’ufficio.

Tempi e scadenze

La richiesta viene esaminata in occasione della prima revisione elettorale utile.

modello per la domanda di inserimento nelle liste aggiunte

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Domanda di ammissione al voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono votare presso la propria abitazione o in un’altra abitazione ove eventualmente dimorino per motivi di assistenza, purché nell’ambito del territorio comunale.

L’elettore interessato deve presentare, nel periodo compreso fra martedì 14 aprile e lunedì 4 maggio 2026, e comunque, anche successivamente, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune, apposita domanda di ammissione al voto domiciliare all’Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La domanda è una dichiarazione in carta libera in cui l’elettore esprime la volontà di votare presso l’abitazione in cui dimora e comunica l’indirizzo completo e, possibilmente, anche un recapito telefonico.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della tessera elettorale fronte-retro

b) un certificato sanitario rilasciato in data non anteriore al 9 aprile 2026 da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda U.S.L.  dal quale risulti l’esistenza di un’infermità fisica tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Il medesimo certificato può attestare anche l’eventualità di un accompagnatore per l’esercizio del voto, nel caso in cui sulla tessera elettorale non vi sia l’annotazione del diritto al voto assistito (simbolo AVD).

Non è obbligatorio il possesso di certificati di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992 o di invalidità, ma è sufficiente la certificazione del Servizio Sanitario Nazionale che attesti quanto sopra.

Normativa di riferimento: art.1 D.L. 1/2006 convertito dalla L. 22/2006 e modificato dalla L.46/2009

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026, 12:20

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