A chi è rivolto
Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
Descrizione
Con delibera di C.C. n. 96 del 22/12/2025, sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno di imposta 2026:
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,05%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 1,06%
Terreni agricoli: 1%
Aree fabbricabili: 1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,06%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata
applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Occorre presentare la dichiarazione IMU:
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate;
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria);
- per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato);
- per l'applicazione di aliquote agevolate;
- per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
Come fare
L'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto l'Ufficio Tributi puo' fornire informazioni rispetto alla presenza o meno dei versamenti, ma non sulla correttezza dell'importo calcolato e versato. Ricevimento presso l'Ufficio Tributi.
La dichiarazione può essere presentata:
- Per via telematica secondo indicazioni ministeriali;
- scaricando e compilando il modello ministeriale.
È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate;
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria);
- quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Cosa serve
Per accedere al servizio, è necessario avere:
- Dichiarazione IMU per via telematica secondo indicazioni ministeriali o scaricando e compilando il modello ministeriale;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato e/o accertamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale (in caso di immobile inagibile o inabitabile);
- Copia del contratto di comodato ad uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (in caso di immobile ceduto in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
- Copia del contratto a canone concordato stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni o, in mancanza, munito dell’attestazione di conformità prevista dalla Legge;
- Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico).
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Tempi e scadenze
La dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di acquisto o variazione, salvo diversa disposizione ministeriale.
Costi
Per la fruizione del servizio non sono previsti costi.
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Ultimo aggiornamento: 09/02/2026, 10:22
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