A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti non residenti nel Comune che pernottano all’interno di una struttura ricettiva sita nel territorio comunale, nonché ai titolari delle strutture ricettive medesime in quanto responsabili dell’imposta.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico -alberghiere, alberghi, villaggi-alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Manduria.
Presupposto dell'imposta è, altresì, il pernottamento in immobili ubicati nel territorio del Comune di Manduria destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: "locazioni brevi"), per tali intendendosi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche, eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connessi con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.
Descrizione
L’Imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
Con D.G.C. n. 413 del 04/12/2024 sono state approvate le tariffe per l' Imposta di Soggiorno annualità 2025.
Costi
Articolo 4 - Misura dell’imposta
1. La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nel comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
2. Le misure dell’imposta sono stabilite dal presente regolamento e le successive modifiche dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
L’imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- Alberghi 5 stelle;
- Villaggi alberghi 5 stelle;
- Alberghi 4 stelle;
- Residenze turistico - alberghiere 4 stelle;
- Villaggi turistici 4 stelle;
- Villaggi alberghi 4 stelle.
L’imposta è pari a 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- Villaggi turistici 3 stelle,
- Villaggi alberghi 3 stelle;
- Alberghi 3 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 3 stelle.
- Alberghi 2 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 2 stelle;
- Villaggi turistici 2 stelle;
- Alberghi 1 stella;
- Esercizi di affitta camere;
- Alloggi agrituristici;
- bed & breakfast;
- campeggi;
- Aree attrezzate per la sosta;
- case appartamenti vacanze;
- residenze turistiche e residence;
- case per ferie;
- case religiose per ospitalità;
- ogni altra struttura turistico – ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
- immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
3. L’imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal 1° gennaio al 31
marzo.
4. E’ esclusa l’applicazione dell’imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo di ogni anno, in concomitanza con i preparativi e con lo svolgimento della “Fiera Pessima” e per gli ospiti istituzionali in occasione di manifestazioni e convegni del comune di Manduria
Esenzioni
1.Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- I residenti del Comune di Manduria
- I minori entro il decimo anno di età e gli anziani over 65
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
- Coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
- Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
- I dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
- I partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
- Chi pernotta presso gli ostelli della Gioventù
2. L’applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all’esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.
Denuncia inizio attività
La denuncia va effettuata a mezzo del modello “ICS - 01 - Denuncia Inizio Attività” reperibile sul sito del Comune di Manduria. Si ricorda che la mancata presentazione della suddetta denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito di denuncia, la struttura viene registrata sul portale di gestione https://imposta-soggiorno.org/manduria/, il cui accesso avviene tramite SPID.
Come si incassa l'imposta
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'esistenza della imposta di soggiorno (modello “ICS - Informatica clienti”), delle sue modalità di applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni.
L’imposta va incassata al termine del soggiorno rilasciando apposita quietanza di pagamento con ricevuta nominativa non fiscale (Modello “ICS - 02 - Quietanza”) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A..
Cosa fare se l'ospite si rifiuta di pagare
Nel caso in cui l’ospite si rifiuta di pagare l’imposta di soggiorno, il gestore dovrà far sottoscrivere all’ospite la dichiarazione di omesso versamento dell’imposta utilizzando il “ICS - 04 - Dichiarazione rifiuto versamento cliente (compilazione cliente)”.
Qualora l’ospite si rifiuta anche di sottoscrivere la dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione secondo il “ICS - 05 - Dichiarazione rifiuto versamento cliente (compilazione struttura)”.
In entrambi i casi il gestore dovrà inviare il modulo al servizio tributi entro 48 ore dalla sottoscrizione della dichiarazione attraverso: posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, ovvero direttamente a mani presso l’Ufficio Protocollo, Via fra’ Margarito, 74024 Manduria (TA).
Quando e come si versa e si dichiara l'imposta al Comune
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell’imposta al Comune trimestralmente in concomitanza della dichiarazione trimestrale da inserire direttamente sul portale di gestione https://imposta-soggiorno.org/manduria/, nella quale vanno indicati il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente ed il relativo numero di pernotti, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del regolamento. A seguire il portale genera il relativo PagoPA utile al versamento di quanto dovuto all'Ente.
L’imposta dovuta e copia del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa dovranno essere trasmetti entro le seguenti date:
- entro il 16 aprile per le presenze / incassi registratisi nel trimestre gennaio - marzo del medesimo anno (escluso periodo dal 15/02 al 15/03;
- entro il 16 luglio per le presenze / incassi registratisi nel trimestre aprile - giugno del medesimo anno;
- entro il 16 ottobre per le presenze / incassi registratisi nel trimestre luglio - settembre del medesimo anno;
- entro il 16 gennaio per le presenze / incassi registratisi nel trimestre ottobre - dicembre del precedente anno.
La dichiarazione va resa anche in assenza di imposta versata.
Conto della gestione
In quanto agenti contabili, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000. Il conto della gestione dovrà essere reso attraverso la compilazione del modello “ICS - 07.B - Mod. 21”, generabile attraverso il portale https://imposta-soggiorno.org/manduria/ entro il 31/01 di ogni anno.
Il conto della gestione, una volta compilato secondo le istruzioni presente nel modello “ICS - 07.C - Guida compilazione Mod. 21”, deve essere stampato, timbrato, firmato e presentato al Comune mediante una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune;
- spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo, Via fra’ Margarito, 74024 Manduria (TA);
- PEC all'indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
Per ulteriori e maggiori informazioni si rimanda all’informativa ai gestori con accluso scadenziario degli adempimenti (modello “ICS - Informativa gestori strutture ricettive”).
Come fare
- Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 3, deve provvedere trimestralmente al versamento dell’imposta di soggiorno a favore del Comune di Manduria nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi del Comune di Manduria.
- In caso di attivazione del portale di cui all'articolo 9, il versamento va effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del "pago PA" presente sul portale medesimo.
- L’imposta dovrà essere versata trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Cosa serve
Comunicazione perentoria entro 16 giorni successivi alla fine di ciascuna mensilità, inserendo i seguenti dati:
- il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al regolamento;
- l’imposta dovuta. Ove richiesto, deve esibire e rilasciare ai competenti uffici del comune di Manduria atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta riscossa e i pagamenti effettuati.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'imposta di soggiorno.
Tempi e scadenze
L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il giorno entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento.
Le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni.
La comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite devono essere trasmesse al Comune entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento.
La dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Costi
Per la fruizione del servizio non sono previsti costi.
Accedi al servizio
Il pagamento deve essere effettuato mediante PAGO-PA accedendo al seguente link
Paga onlineUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Copertura geografica
Tutta l'area comunale
Allegati
Ultimo aggiornamento: 15/05/2025, 11:01
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