RENDICONTO E LIMITI DELLE SPESE PER I CANDIDATI
A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
A V V E R T E N Z E
La legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da partedi tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazionesuperiore a 15.000 abitanti.
I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hannol’obbligo di designare un mandatario elettorale. il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale,istituito presso ogni corte d’appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. solo successivamente al deposito della nomina del mandatario presso il collegio regionale di garanzia elettorale, si potràaprire un unico conto corrente bancario dedicato intestato ad esempio: “(cognome e nome), mandatario elettorale di(cognome e nome candidato)” attraverso tale conto corrente, dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.
Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. lerelative fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: “materiale per campagna elettorale comunali anno 2020”.
Tutti i candidati devono rendere una dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, anche se negativa, entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo eletto:
1) al presidente del consiglio comunale;
2) al collegio regionale di garanzia elettorale.
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Ilrendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.
Al mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sopra indicata, conseguel’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.
Inoltre, l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal collegiodi garanzia elettorale, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica delcandidato eletto.
Si ribadisce che l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 441/1982, sancito dall’art. 7 comma 6 della L. 515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevutoalcun contributo.
La dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ed ai sensi dell’art. 2, comma 3, della citata L. 441/1982, i candidatidevono apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
Alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualoradesignato, nonché copie delle ricevute delle spese sostenute.
Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:
- a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi diinformazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale,culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altraoperazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi,sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.
Le dichiarazioni ed i rendiconti depositati sono liberamente consultabili.
Il superamento dei limiti di spesa, previsti dall’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 comporta (infine) una sanzione noninferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto.
LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DIMANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO